26 May
26May

La Corte di cassazione, sentenza n. 10366 depositata oggi, fornisce una serie di precisazioni sulla caparra nella compravendita immobiliare. Respingendo il ricorso del venditore di una palazzina nella città di Castelvetrano, in Sicilia, la II Sezione chiarisce che il mancato incasso dell'assegno consegnatogli a titolo di caparra dal promissario acquirente, non l'autorizzava a non stipulare il contratto definitivo. Così come la mancata indicazione di una data sull'assegno non lo rende nullo.

"Allorquando la caparra venga costituita mediante consegna di un assegno bancario – si legge nella decisione -, il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta poi di porlo all'incasso, trattenendo comunque l'assegno e non restituendolo all'acquirente, è contrario a correttezza e buona fede e comporta a carico del prenditore l'insorgenza di tutti gli effetti che, nel contesto dell'operazione contrattuale compiuta dalle parti, conseguivano all'integrale versamento della caparra: a partire, appunto, da quello costituito dall'impossibilità per il prenditore di dedurre il mancato incasso dell'assegno quale inadempimento della controparte all'obbligo di versare l'intera somma pattuita quale caparra confirmatoria". Ed il mancato incasso, secondo quanto ricostruito nel merito, era dovuto ad evitare che il denaro andasse a coprire i debiti del ricorrente.

"Né può affermarsi – prosegue la Corte -, ammesso che rilevi, che la clausola relativa alla caparra confirmatoria possa ritenersi, in ragione della sua esecuzione a mezzo di un assegno bancario privo di data, viziata da nullità". L'assegno bancario privo di data di emissione, spiega infatti la Cassazione, "benché nullo ex art. 2, comma 1, del r.d. n. 1736 del 1933, vale come promessa di pagamento (Cass. n. 20449 del 2016) e può, dunque, assolvere, al pari di un effetto cambiario, cui sotto questo profilo è riconducibile, la funzione di anticipazione della prestazione dovuta e di rafforzamento del vincolo obbligatorio che è propria della caparra confirmatoria (cfr. Cass. n. 24563 del 2013)".

Del resto, la Corte d'appello, nel respingere il ricorso del venditore, aveva accertato, per un verso, che le parti si erano accordate nel senso di non apporre la data contestualmente al rilascio del titolo "convenendo che sarebbe stata aggiunta in un secondo momento dalla prenditrice", e, per altro verso, che ciò era in seguito effettivamente accaduto "poiché l'avvocato (del ricorrente ndr), evidentemente in forza di quell'accordo, aveva provveduto personalmente a completare l'assegno in questione già all'indomani della stipula del preliminare di compravendita".

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