19 Jan
19Jan

Anche alle donazioni indirette va applicata l’imposta di donazione, ma:

a) quelle collegate ad atti soggetti a registrazione non sono tassabili se si tratta di atti aventi a oggetto immobili o aziende per i quali siano dovute l’imposta sul valore aggiunto o l’imposta di registro;

b) quelle non risultanti da atti soggetti a registrazione sono tassabili solo se siano volontariamente registrate oppure se si tratti di donazioni “confessate” dall’interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento di tributi e abbiano un valore superiore a euro 180.760 (350 milioni di lire).

È quanto decide la Cassazione nella sentenza n. 11832, la quale riveste una notevole importanza poiché, in questa occasione, per la prima volta, la giurisprudenza di legittimità si occupa in modo sistematico della tassazione delle donazioni indirette, vale a dire tutti quegli atti, diversi dalla donazione “formale” ( quella stipulata con atto notarile), che provocano lo stesso effetto di una donazione formale e, cioè, la diminuzione del patrimonio del donante e il corrispondente incremento del patrimonio del donatario: caso “classico” è quello del bonifico del genitore a favore del figlio che compra un appartamento.

Quanto al predetto “collegamento” (tra la donazione indiretta e l’atto soggetto a Iva o a registro) che rende non tassabile la donazione indiretta, la Cassazione (invertendo la sua precedente giurisprudenza, contenuta nella decisione n. 13133/2016: si veda Il Sole 24 Ore del 30 agosto 2016) afferma che il collegamento non deve necessariamente derivare da una dichiarazione resa dal contribuente nell’atto collegato alla donazione indiretta e inerente l’effettuazione della donazione stessa.

Il collegamento in questione può dunque essere desunto «anche sulla base di elementi oggettivi, quali, ad esempio, un bonifico bancario effettuato all’acquirente da un suo familiare in prossimità del rogito notarile oppure l’utilizzo di assegni riferibili a conti correnti familiari dell’acquirente».

Con questa decisione la Cassazione aderisce dunque alla opinione (più volte espressa dal Sole 24 Ore: si veda l’edizione del 10 luglio 2020) che la donazione indiretta non risultante da un atto soggetto a registrazione non è tassabile in sè e per sé, ma solo se il contribuente lo vuole (mediante registrazione volontaria) oppure se il contribuente ammette la donazione nell’ambito di una procedura di accertamento.

In sostanza, la donazione indiretta si deve sottoporre a tassazione solo se si tema di doverla ammettere nel contesto di un futuro accertamento.

Commenti
* L'indirizzo e-mail non verrà pubblicato sul sito Web.