06 Jun
06Jun

Le unità immobiliari e i relativi box, se sono assoggettati a vincolo di destinazione e a quello di inscindibilità dall'unità principale, non possono essere venduti separatamente, salvo la nullità del contratto. La Cassazione con l'ordinanza n. 10474/22, riprendendo la cosiddetta legge Tognoli (legge n. 122/1989) ha precisato che il venditore non può procedere a due tipologie di vendite: ossia con la prima alienare l'immobile e con la seconda cedere il box pertinente. Si legge nella sentenza che nella vicenda finita in Cassazione il notaio che aveva provveduto alla compravendita doveva informare le parti delle possibili conseguenze. Infatti il notaio, in ragione dei doveri di buona fede e diligenza professionale, doveva nella fattispecie quantomeno dubitare, fornendo alle parti le necessarie informazioni sul punto e cercando di dissuaderle. Il professionista, infatti, doveva far dubitare le parti sull'effettiva idoneità degli atti rogati a realizzare lo scopo pratico che i contraenti si proponevano di conseguire, e cioè rispettivamente con il primo atto di vendita, la conservazione in capo alla venditrice del diritto di proprietà del box nonostante la vendita dell'appartamento cui lo stesso accedeva, e con il secondo atto di vendita, il trasferimento del diritto di proprietà del box medesimo in favore di un terzo diverso dall'acquirente dell'appartamento. Per concludere - in conseguenza della nullità della riserva di proprietà in capo alla venditrice - andava prospettata la possibile perdita del bene da parte del secondo acquirente. Il notaio, va ricordato, dovendo compiere l'attività necessaria ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici e il risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti, ha in particolare l'obbligo nei confronti delle stesse di informazione e di consiglio (sul punto si veda anche la sentenza della Cassazione n. 7283/21).

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