13 Oct
13Oct

In tema di società di persone e di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio (e la morte del socio è uno di questi) perfezionatosi prima del verificarsi di una causa di scioglimento della società al socio uscente - e, in caso di morte, ai suoi eredi - spetta soltanto la liquidazione della sua quota, ai sensi dell'art. 2289 Cc e non il diritto, che presuppone l'acquisto della qualità di socio, alla quota di liquidazione della società quale risulta all'esito del riparto del patrimonio sociale, residuo la pagamento dei debiti sociali ai sensi degli artt. 2280 e 2282 Cc. Questo il principio espresso dalla sezione II della Cassazione con l'ordinanza 21 marzo 2022 n. 9135.
Nella specie, in sede di scioglimento della comunione ereditaria tra gli eredi del socio defunto il giudice del merito, anziché dividere la eredità tra i due coeredi, attribuendo agli stessi tra l'altro, il diritto, nei confronti della società, alla liquidazione della quota già spettante al defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno del decesso, in difetto di qualsivoglia domanda giudiziale in tale senso, aveva liquidato il patrimonio sociale, ripartendolo tra il coerede, che era anche il socio superstite, cui ha assegnato l'azienda sociale, ed il coerede non socio, cui ha attribuito il diritto al relativo conguaglio. In applicazione del principio che precede la S.C. ha cassato tale decisione, ribadendo che il diritto che spetta ai soci superstiti in sede di divisione di un'eredità che comprenda una quota di società di persone non è quello al riparto conseguente allo scioglimento dell'ente collettivo, che comporta la cessazione del rapporto sociale con effetti per tutti i soci con conseguente suddivisione tra tutti i partecipanti del patrimonio residuato al pagamento dei debiti, ma quello, previsto dagli articoli 2284 e 2289 Cc, alla liquidazione della quota del singolo socio nei confronti del quale, per effetto della sua morte, si è sciolto il rapporto sociale, che non è il diritto ad una parte del patrimonio sociale ma solo ad una somma di denaro corrispondente al valore della partecipazione.

I precedenti conformi
Analogamente:
- in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, perfezionatosi prima del verificarsi di una causa di scioglimento della società, al socio uscente spetta la liquidazione della sua quota, ai sensi dell'articolo 2289 Cc, e non la quota di liquidazione risultante all'esito del riparto fra tutti i soci, in quanto il presupposto per l'assorbimento del procedimento di liquidazione della quota del socio in quello di liquidazione della società è costituito dalla coincidenza sostanziale tra i due, la quale sussiste solo ove il primo attenga ad un diritto non ancora definitivamente acquisito, quando si verifichino i presupposti per l'apertura del secondo, Cassazione, sentenza 27 aprile 2011, n. 9397. (Sostanzialmente conforme, Cassazione, sentenza 11 maggio 2009, n. 10809, secondo cui anche nella società di persone composta da due soli soci, ove la morte di uno di essi determini il venir meno della pluralità dei soci, lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto si verifica alla data del suo decesso, mentre i suoi eredi acquistano contestualmente il diritto alla liquidazione della quota secondo i criteri fissati dall'art. 2289 Cc., vale a dire un diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento);
- anche nella società di persone composta da due soli soci, ove la morte di un socio determini il venir meno della pluralità dei soci, non può riconoscersi un diritto degli eredi del socio defunto a partecipare alla liquidazione della società ed a pretendere una quota di liquidazione, anziché il controvalore in denaro della quota di partecipazione, in quanto lo scioglimento della società costituisce un momento successivo ed eventuale rispetto allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio e trova causa non tanto nel venir meno della pluralità dei soci, quanto nel persistere per oltre sei mesi della mancanza della pluralità medesima, Cassazione, sentenza 26 giugno 2000, n. 8670, in Diritto fallimentare, 2000, II, p. 1103, con nota di Maceroni M., Ancora sulla morte del socio in una società con due soli soci, nonché in Corriere giuridico, 2001, p, 1507, con nota di Bonavitacola R., Liquidazione della quota o quota alla liquidazione.

Non si assume la qualità di soci
Nella stessa ottica della pronunzia in rassegna e, in particolare, per l'affermazione che nella società di persone (nella specie: società di fatto), gli eredi del socio defunto non acquisiscono la posizione di quest'ultimo nell'ambito della società, e non assumono perciò la qualità di soci, ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa, diritto che sorge indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga; pertanto, gli eredi non sono legittimati a chiedere la liquidazione della società ne' possono vantare un diritto a partecipare alla procedura di liquidazione, che, nella società di persone, è facoltativa, potendo i soci sostituirla con altre modalità di estinzione o chiedere al giudice nei modi ordinari di definire i rapporti di dare e avere, Cassazione, sentenza 14 marzo 2001, n. 3671, in Giustizia civile, 2001, I, p. 2397, con nota di Vidiri G., Società personali di due soci e liquidazione della quota agli eredi del socio deceduto, nonché in Società, 2001, p. 936, con nota di Zappata L., Liquidazione e criteri di valutazione della quota del socio defunto nelle società di persone.
Sempre in argomento si è precisato, altresì:
- la morte del socio di una società di persone non determina necessariamente lo scioglimento generale della società, né la formale liquidazione della stessa, ancorché la società sia costituita da due soli soci, in quanto anche in tale ipotesi è applicabile la disciplina dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio (articolo 2284 Cc), dovendo il socio superstite procedere anzitutto alla liquidazione della quota spettante agli eredi dell'altro socio (salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 2884), mentre lo scioglimento della società conseguirà solo se, in termini di cui all'articolo 2272, n. 4 Cc, la pluralità dei soci non viene ricostituita, Cassazione, sentenza 11 aprile 1995, n. 4169, in Giurisprudenza italiana, 1996, I, 1, c. 806;
- la domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell'articolo 2266 Cc, va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche detti altri soci, Cassazione, sez. un., sentenza 26 aprile 2000, n. 291, in Giustizia civile, 2000, I, p. 3187, con nota di Vidiri G., Domanda di liquidazione della quota ex art. 2289 cod. civ. e legittimazione passiva della società di persone; in Giurisprudenza commerciale, 2000, p. 397, con nota di Buonocore V., La liquidazione della quota agli eredi del socio defunto e lo psicodramma della soggettività delle società di persone: un contributo positivo della Corte Suprema; in Società, 2000, p. 1200, con nota di Ronco S., La "soggettività giuridica" delle società di persone fra realtà normativa e creazione giurisprudenziale; in Corriere giuridico, 2000, p. 1324, con nota di Ambrosini R., Soggetto passivamente legittimato alla liquidazione di quota di società di persone. (Sulla questione specifica, da ultimo, per il rilievo che nel giudizio volto alla liquidazione della quota sociale di una società in nome collettivo, quest'ultima è legittimata passiva, ma l'unico socio superstite può essere convenuto in lite sia in nome della società che in proprio, al fine di fare valere la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, Cassazione, ordinanza 27 aprile 2020, n. 8222, nonché Cassazione, sentenza 19 maggio 2016, n. 10332, secondo cui può, altresì, evocare in giudizio, oltre alla società. anche i soci superstiti, qualora siano solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, sebbene non siano litisconsorti necessari).

Il procedimento di liquidazione
Per la precisazione che nelle società di persone il procedimento formale di liquidazione non è imposto dalla legge in modo assoluto, in quanto i soci possono evitarlo decidendo di pervenire alla estinzione dell'ente sociale con altre modalità, ed, eventualmente, con l'intervento di un giudice. L'esistenza di un tale accordo non è esclusa da semplici divergenze nella determinazione della entità delle quote, ma solo dal rifiuto - anche implicitamente manifestato - di addivenire alla definizione dei rapporti sociali secondo modalità diverse da quelle proprie del procedimento legale di liquidazione, Cassazione, 3 marzo 2000, n. 2376.
Per utili riferimenti cfr., altresì:
- nel senso che in una società di persone, la situazione patrimoniale da assumere, ai sensi dell'articolo 2289 Cc, a base della liquidazione della quota di un socio uscente non può essere redatta - a differenza di quanto si pratica in caso di recesso da una società per azioni - facendo riferimento all'ultimo bilancio o, comunque, ai criteri di redazione del bilancio annuale di esercizio, ma occorre tener conto dell'effettiva consistenza al momento della uscita del socio, sicché, ai fini della determinazione del valore dell'avviamento - la cui rilevanza, quale elemento del patrimonio sociale, si proietta nel futuro, traducendosi nella probabilità, pur fondata su elementi presenti e passati, di maggiori profitti per i soci superstiti -, vanno considerati non solo i risultati economici della gestione passata ma anche le prudenti previsioni della futura redditività dell'azienda, Cassazione, sentenza 18 marzo 2015, n. 5449 (Sempre sulla questione specifica, cfr., altresì, Cassazione, sentenza 10 luglio 1993, n. 7595, in Foro it., 1994, I, c. 2210, secondo cui in caso di recesso di socio di società di persone, per il calcolo della liquidazione della quota, a norma dell'articolo 2289, secondo comma, Cc, deve tenersi conto della effettiva consistenza economica dell'azienda sociale all'epoca dello scioglimento del rapporto, comprendendovi anche il fattore di redditività della azienda stessa. Tale redditività, in cui si sostanzia il concetto di avviamento, deriva da un complesso di elementi che, se pure cronologicamente attualizzati al momento dello scioglimento del rapporto, si fondono sui risultati economici delle passate gestioni e sulle prudenti previsioni dei futuri rendimenti e si traduce nella probabilità, proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti, derivati dall'apporto conferito dal socio recedente e consolidatosi come componente del patrimonio sociale);

Onere di provare il valore della quota
- per la precisazione che l'onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento. In caso di mancato o parziale assolvimento di tale onere il giudice del merito può disporre consulenza tecnica d'ufficio la quale esprima, anche sul fondamento dei documenti prodotti, una valutazione per la liquidazione della quota ed apprezzarne liberamente il parere senza necessità, quando ne faccia proprie le conclusioni, di una particolareggiata motivazione o di un'analitica confutazione delle eventuali diverse conclusioni formulate dai consulenti di parte, Cassazione, sentenza 19 aprile 2001, n. 5809, in Società, con nota di Zappata L., Liquidazione e criteri di valutazione della quota del socio defunto nelle società di persone;
- per l'affermazione che in materia di società di persone, nell'ipotesi di morte di un socio, i soci superstiti, i quali intendano valersi del diritto loro attribuito dall'art 2284 Cc di evitare la liquidazione della quota agli eredi del socio defunto mediante lo scioglimento della società, mentre possono portare a compimento gli affari in corso, essendo ciò consentito dall'articolo 2289 dello stesso codice, non possono intraprendere nuove attività, poiché con l'inizio di esse manifesterebbero per facta concludentia la volontà di non sciogliere la società, implicitamente rinunziando all'esercizio del diritto suindicato, Cassazione, sentenza 16 febbraio 1981, n. 836, in Giurisprudenza tributaria, 1983, I, p. 263.

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